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Sez. 1, Sentenza n. 12677 del 27/11/1991 (Rv. 474783 - 01)

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Sanzioni - Sanzioni pecuniarie - In genere | Irrogazione delle sanzioni - Condizioni - Insussistenza in concreto di evasione fiscale - Accertamento - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474783-01

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Sanzioni - Sanzioni pecuniarie - In genere

Le sanzioni per violazione delle norme sull'IVA (nella specie, dell'art. 23, 43, secondo e terzo comma, e 45, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633) non sono subordinate all'accertamento che le violazioni non abbiano dato luogo, in concreto, ad evasione fiscale, non essendo tale condizione prevista dalla legge, nemmeno implicitamente, atteso che gli elementi successivi alla violazione suscettibili di incidere sugli effetti della stessa sono stati oggetto di specifica previsione di carattere generale (art. 48 del medesimo d.P.R.: circostanze attenuanti ed esimenti).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 23, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 43 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 45 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)