Sez. 5, Sentenza n. 434 del 11/01/2008 (Rv. 601691 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Condotta sanzionabile ex art. 42 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Disciplina introdotta dall'art. 6 del d.lgs. n. 471 del 1997 - Efficacia di "abolitio criminis" - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
L'art. 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, nel punire con la sanzione amministrativa la violazione degli obblighi inerenti la registrazione delle operazioni imponibili ai fini dell'IVA, anche quando non abbiano dato luogo in concreto ad evasione fiscale, non ha fatto altro che riprodurre la fattispecie sanzionatoria già in precedenza prevista dall'art. 42 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, contestualmente abrogato; pertanto, il contribuente sanzionato in base alla seconda delle norme suddette non può invocare il principio del favor rei, per difetto assoluto dei relativi presupposti, e l'abrogazione del citato art. 42 può eventualmente incidere solo sulla misura della sanzione irrogata.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)