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Sez. 4, Sentenza n. 232 del 27/01/1971 Ud. (dep. 20/03/1971) Rv. 117251 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITA O INAMMISSIBILITA - - IN GENERE - RITARDO DELLA NOTIFICA DELL'IMPUGNAZIONE - INCOLPEVOLEZZA DELLA PARTE IMPUGNANTE - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI IMPUGNAZIONE DEL RESPONSABILE CIVILE.*
Stato
decisa il 1971-01-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/117251-01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITA O INAMMISSIBILITA - - IN GENERE - RITARDO DELLA NOTIFICA DELL'IMPUGNAZIONE - INCOLPEVOLEZZA DELLA PARTE IMPUGNANTE - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI IMPUGNAZIONE DEL RESPONSABILE CIVILE.*

Quando la parte adempia a quanto dovuto per realizzare una valida notificazione in termine dell'impugnazione ed un ritardo avvenga per causa indipendente dalla sua volonta, non opera l'inammissibilita comminata dalla legge per inosservanza del termine prescritto. (fattispecie in tema di ritardo di notifica dell'impugnazione del responsabile civile dovuto ad inerzia dell'ufficiale giudiziario).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)