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Sez. 4, Sentenza n. 1474 del 19/10/1982 Ud. (dep. 17/02/1983) Rv. 157493 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - NOTIFICAZIONE - ALLE ALTRE PARTI - TERMINE DI TRE GIORNI - OBBLIGO DELLA PARTE DI CURARE LA EFFETTIVA NOTIFICA NEL TERMINE A PENA DI INAMMISSIBILITÀ - SUSSISTENZA - FATTISPECIE: RITARDATA NOTIFICA PER FATTO DELLO UFFICIALE GIUDIZIARIO.*
Stato
decisa il 1982-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157493-01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - NOTIFICAZIONE - ALLE ALTRE PARTI - TERMINE DI TRE GIORNI - OBBLIGO DELLA PARTE DI CURARE LA EFFETTIVA NOTIFICA NEL TERMINE A PENA DI INAMMISSIBILITÀ - SUSSISTENZA - FATTISPECIE: RITARDATA NOTIFICA PER FATTO DELLO UFFICIALE GIUDIZIARIO.*

L'art. 202 cod. proc. pen., in tema di impugnazione per i soli interessi civili, che al secondo comma reca l'espressione "deve far notificare la dichiarazione entro tre giorni alle altre parti a pena di decadenza", va interpretato nel senso che il ricorrente ha l'Onere di attivarsi e di curare che l'impugnazione venga a legale conoscenza delle parti (mediante la notifica) entro quel termine; pertanto, la semplice richiesta di notifica rivolta entro il termine medesimo allo ufficiale giudiziario non è sufficiente ad impedire la decadenza, e quindi l'inammissibilità, ove l'impugnazione non venga tempestivamente notificata. (fattispecie in tema di inammissibilità per ritardata notifica dovuta a fatto dell'ufficiale giudiziario). (Conf mass n 142202; (contra mass n 154127; (contra mass n 147785; (contra mass n 117251; (contra mass n 149858; (contra mass n 149725; (contra mass n 142133; (contra mass n 139871).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)