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Sez. 2 - , Sentenza n. 23963 del 07/08/2023 (Rv. 668726 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE | Curatore fallimentare - Quietanza "atipica" pattuita nel contratto col fallito "in bonis" - Valenza probatoria - Confessione stragiudiziale - Esclusione - Fondamento. OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668726-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE

In tema di fallimento, la quietanza "atipica" pattuita in contratto con il fallito "in bonis" non ha l'efficacia vincolante della confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c., in quanto il curatore, pur ponendosi, nell'esercitarne il diritto, nella stessa posizione del fallito, è una parte processuale diversa da quest'ultimo.

Cod. Civ. art. 2735, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)