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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 38975 del 07/12/2021 (Rv. 663537 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE | Curatore fallimentare - Deduzione della simulazione della quietanza rilasciata dal fallito "in bonis" - Valenza probatoria della stessa - Confessione stragiudiziale - Esclusione – Fondamento - Fattispecie. OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2021-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663537-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE

Il curatore fallimentare che deduce in giudizio la simulazione della quietanza rilasciata dal fallito "in bonis" rappresenta la massa dei creditori, e non il fallito, sicché tale quietanza non vale, nei confronti del fallimento, come confessione stragiudiziale dell'avvenuto pagamento. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione di merito che aveva negato l'efficacia prevista dall'art. 2735 c.c. alla dichiarazione contenuta in un contratto preliminare di compravendita, con la quale la società fallita, prima ancora del fallimento, aveva dato atto dell'avvenuto pagamento del prezzo).

Cod. Civ. art. 1199, Cod. Civ. art. 2735, Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)