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Sez. 1, Sentenza n. 6236 del 21/06/1999 (Rv. 527738 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Sentenza di primo grado - Impugnazione con appello e con ricorso per cassazione - Litispendenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527738-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA

Non si versa in tema di litispendenza nell'ipotesi in cui nei confronti della medesima decisione di primo grado vengano proposti sia l'appello, sia il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. Ed infatti, l'istituto della litispendenza tende ad impedire il simultaneo esercizio della funzione giurisdizionale sulla stessa controversia da parte di più giudici che abbiano competenza a decidere, per evitare la possibilità di giudicati contrastanti. Tale problema non si pone, invece, nel caso in cui siano stati proposti avverso lo stesso provvedimento due diversi mezzi di impugnazione, dei quali uno solo previsto dalla legge, perché in tal caso viene in questione l'ammissibilità dell'impugnazione, sulla quale non spiega alcun effetto la contemporanea proposizione di altro diverso mezzo di gravame. Pertanto, è il giudice dinanzi al quale è stato proposto il gravame ammissibile a dover decidere sulla impugnazione, mentre l'altro deve dichiarare inammissibile il gravame dinanzi a lui proposto. (Nella fattispecie, in cui era stato proposto appello, e, successivamente, ricorso per Cassazione avverso la decisione del tribunale fallimentare sulla opposizione allo stato passivo, la S.C. ha escluso la configurabilità di litispendenza alla stregua del principio di cui alla massima, giudicando inammissibile l'appello, ai sensi dell'art.99 legge fall., in quanto il valore della controversia non eccedeva la competenza pretorile).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)