Sez. 3, Sentenza n. 7074 del 28/07/1994 (Rv. 487563 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - LIMITI | Sfruttamento economico dell'immobile o una sua parte solo occasionale - Diritto all'indennità - Esclusione - Fattispecie.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - LIMITI
Il conduttore che ha sfruttato economicamente l'immobile o una sua parte solo occasionalmente (nella specie, il balcone dell'immobile, che, prospettando sulla piazza Il Campo di Siena, veniva affittato in occasione del Palio) non ha diritto, nei casi previsti dagli artt. 34 e 69 della legge sull'equo canone, alla indennità per la perdita dell'avviamento commerciale perché, come è evidente dalla disposizione dell'art. 35 della medesima legge, che esclude il predetto diritto nel caso di immobile solo occasionalmente sfruttato economicamente, la predetta legge protegge, favorendone la continuazione, solo l'esercizio di attività economiche che, ancorché non imprenditoriali, abbiano per oggetto la fornitura continuativa di beni o servizi e che continuativamente, perciò, concorrano a formare il tessuto dei rapporti economici e ad agevolare la circolazione della ricchezza.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 35 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)