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Sez. L - , Ordinanza n. 21469 del 19/08/2019 (Rv. 654813 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Benefici contributivi all'impresa ex art. 8, comma 4, della l. n. 223 del 1991 - Assunzione di lavoratori già licenziati da altra impresa - Riconoscimento dell'agevolazione - Condizioni - Elusione - Prova - Presunzioni - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654813-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

L'impresa cessionaria dei beni aziendali della cedente che ha proceduto ai licenziamenti può essere ammessa a fruire dei benefici contributivi previsti dall'art. 8, comma 4, della l. n. 223 del 1991, perché - non essendo la "medesima azienda" che ha operato la riduzione di personale - non rientra fra le imprese tenute a riassumere ai sensi dell'art. 15 della l. n. 264 del 1949, a meno che, anche in base ad elementi indiziari, debba escludersi che la cessionaria configuri una realtà produttiva nuova ed autentica, emergendo piuttosto il carattere fittizio dell'operazione, preordinata esclusivamente a fruire indebitamente delle agevolazioni. (Nella specie, la "novità" del contesto aziendale è stata correttamente desunta dalla diversità della produzione e della clientela, dalla cessione solo parziale dei macchinari, dalla diversa configurazione del luogo di lavoro, che, per quanto immutato, era diventato solo un sito produttivo, non essendo il capannone di proprietà della cedente).

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 15, Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)