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Sez. L - , Sentenza n. 26836 del 23/10/2018 (Rv. 651243 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Benefici contributivi all'impresa, ex art. 8, comma 4, della l. n. 223 del 1991 - Assunzione di lavoratori già licenziati da altra impresa - Riconoscimento dell'agevolazione - Condizioni - Elusione - Prova - Presunzioni - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651243-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

L'impresa cessionaria dei beni aziendali della cedente che ha proceduto ai licenziamenti può essere ammessa a fruire dei benefici contributivi previsti dall'art. 8, comma 4, della l. n. 223 del 1991, perché - non essendo la "medesima azienda" che ha operato la riduzione di personale - non rientra fra le imprese tenute a riassumere ai sensi dell'art. 15 della l. n. 264 del 1949, a meno che, anche in base ad elementi indiziari (quali, nella specie, l'identità dell'attività produttiva, l'utilizzo della medesima forza lavoro nei medesimi locali nonché il mantenimento della stessa clientela), debba escludersi che la cessionaria configuri una realtà produttiva nuova ed autentica, emergendo piuttosto il carattere fittizio dell'operazione, preordinata esclusivamente a fruire indebitamente delle agevolazioni.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 15, Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)