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Sez. 1, Sentenza n. 2039 del 19/02/1993 (Rv. 481006 - 01)

Associazioni e fondazioni - In genere | A.V.I.S. locali - Titolarità delle situazioni soggettive sostanziali derivanti dagli atti negoziali da esse posti in essere e legittimazioni nelle relative controversie - Spettanza - Responsabilità dell'A.V.I.S. nazionale per le obbligazioni contratte dalle A.V.I.S. locali - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481006-01

Associazioni e fondazioni - In genere

Le Associazioni Volontari Italiani del Sangue locali (comunali, provinciali e regionali) non sono organi dell'Associazione Nazionale Volontari Italiani del Sangue, bensì articolazioni periferiche di quest'ultimo ente, dotate di autonoma legittimazione negoziale e processuale. Ne consegue che le A.V.I.S. locali sono uniche titolari delle situazioni soggettive sostanziali derivanti dagli atti negoziali da esse posti in essere, con assunzione altresì della qualità di parti nelle relative controversie, e che l'A.V.I.S. nazionale non risponde delle obbligazioni contratte dalle prime, ancorché preordinate al perseguimento diretto di finalità istituzionali comuni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)