diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1545 del 17/06/1964 (Rv. 302218 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE ALLA PA (FORO ERARIALE) - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE PRESSO L'AVVOCATURA GENERALE - OMISSIONE - NULLITA - RILEVABILITA D'UFFICIO.*
Stato
decisa il 1964-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/302218-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE ALLA PA (FORO ERARIALE) - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE PRESSO L'AVVOCATURA GENERALE - OMISSIONE - NULLITA - RILEVABILITA D'UFFICIO.*

Anche dopo l'entrata in vigore della legge 25 marzo 1958, n. 260, recante modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello stato, le citazioni ed i ricorsi rivolti alle amministrazioni dello stato debbono essere notificati, a pena di nullita, presso gli uffici della Avvocatura dello stato nel cui distretto ha Sede l'organo giurisdizionale che e chiamato a conoscere della causa. Pertanto, la notificazione del ricorso per Cassazione, o della istanza per regolamento di Competenza, e inficiata da nullita assoluta ed insanabile qualora sia eseguita presso l'ufficio distrettuale anziche presso l' Avvocatura generale dello stato. Tale nullita e rilevabile di ufficio, in quanto l'irregolare notificazione viola il principio di ordine pubblico relativo alla distribuzione della Competenza fra i vari uffici dell' Avvocatura dello stato. (V. 2250/63; 1522/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 144

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)