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Sez. L, Sentenza n. 2243 del 14/04/1982 (Rv. 420111 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - FORMA - NEL RITO DEL LAVORO - RICORSO - NECESSITÀ - LIMITI - RICORSO IN RIASSUNZIONE SUCCESSIVO AD ALTRO ATTO DI RIASSUNZIONE COMPIUTO SECONDO LE NORME ANTERIORI ALLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - IDONEITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420111-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - FORMA - NEL RITO DEL LAVORO - RICORSO - NECESSITÀ - LIMITI - RICORSO IN RIASSUNZIONE SUCCESSIVO AD ALTRO ATTO DI RIASSUNZIONE COMPIUTO SECONDO LE NORME ANTERIORI ALLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - IDONEITÀ - LIMITI.*

La riassunzione del processo interrotto (nella specie, per la morte del procuratore di una delle parti), ove trattisi di controversia soggetta alla disciplina del nuovo rito del lavoro, introdotta dalla legge 11 agosto 1973 n. 533 ed immediatamente applicabile (ex art. 20, primo comma, della stessa legge) ai procedimenti in corso, va effettuata, in conformità ai principi propri del nuovo rito, mediante ricorso depositato in cancelleria; tale attività la parte interessata può utilmente porre in essere anche dopo l'avvenuto compimento di un atto processuale di riassunzione secondo le norme applicabili anteriormente all'entrata in vigore della legge citata, pur se, con riguardo a queste, la controparte abbia proposto tempestiva eccezione di Estinzione del processo, ove non sia intervenuta una corrispondente dichiarazione giudiziale di Estinzione. (V 4467/81, mass n 415175; (V 110/66, mass n 302218; (V 2904/63, mass n 264502).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)