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Sez. 1, Sentenza n. 5921 del 20/06/1994 (Rv. 487129 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere | Socio illimitatamente responsabile di una società di persone receduto e dichiarato fallito per effetto del fallimento della società - Revocabilità della garanzia ipotecaria incidente sul patrimonio del socio - Condizioni.
Stato
decisa il 1994-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487129-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere

Ai fini della revocabilità, ex art. 67, secondo comma, legge fall., di una garanzia ipotecaria che incide sul patrimonio del socio illimitatamente responsabile di una società di persone, receduto e dichiarato fallito per effetto del fallimento della società, è necessaria la prova della conoscenza, da parte del soggetto che ha iscritto l'ipoteca, della qualifica di socio illimitatamente responsabile del proprietario dell'immobile oggetto dell'iscrizione, nonché dello stato di insolvenza, alla data dell'atto revocando, della società, mentre non assume rilievo l'eventuale errore di diritto del medesimo soggetto, per aver ritenuto che il socio, in quanto receduto, non potesse essere più chiamato a rispondere dell'insolvenza della società.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2290, Cod. Civ. art. 2293, Cod. Civ. art. 2315, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)