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Sez. 3, Sentenza n. 3386 del 22/05/1980 (Rv. 407200 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO D'IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - VIZIO RELATIVO - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE - ESCLUSIONE - NULLITA - CONFIGURABILITA - SANATORIA - MODI.*
Stato
decisa il 1980-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407200-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO D'IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - VIZIO RELATIVO - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE - ESCLUSIONE - NULLITA - CONFIGURABILITA - SANATORIA - MODI.*

Il vizio attinente al luogo di notificazione dell'impugnazione non comporta la giuridica inesistenza bensi soltanto la nullita della notificazione medesima, la quale e sanabile, con effetto ex tunc, o con la Costituzione - anche dopo la scadenza del termine di impugnazione - della parte destinataria o, in difetto di tale Costituzione, mediante la rinnovazione della notificazione ex art 291 cod proc civ. (V 3179/76, mass n 381959; (Conf 31/79, mass n 396041).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)