Sez. 3, Sentenza n. 3386 del 22/05/1980 (Rv. 407200 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO D'IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - VIZIO RELATIVO - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE - ESCLUSIONE - NULLITA - CONFIGURABILITA - SANATORIA - MODI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO D'IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - VIZIO RELATIVO - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE - ESCLUSIONE - NULLITA - CONFIGURABILITA - SANATORIA - MODI.*
Il vizio attinente al luogo di notificazione dell'impugnazione non comporta la giuridica inesistenza bensi soltanto la nullita della notificazione medesima, la quale e sanabile, con effetto ex tunc, o con la Costituzione - anche dopo la scadenza del termine di impugnazione - della parte destinataria o, in difetto di tale Costituzione, mediante la rinnovazione della notificazione ex art 291 cod proc civ. (V 3179/76, mass n 381959; (Conf 31/79, mass n 396041).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)