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Sez. 1, Sentenza n. 7683 del 23/06/1992 (Rv. 477874 - 01)

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Sanzioni - Sanzioni pecuniarie - Violazioni dell'obbligo di fatturazione | Strutture, attrezzature o altri beni necessari per l'esercizio dell'attività imprenditoriale - Acquisto antecedente al suo inizio - Fatture - Mancanza o irregolarità - Regolarizzazione - Obbligo del cessionario - Insussistenza - Limiti - Contribuente - Regime forfettario dell'imposta - Soggezione o meno - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1992-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477874-01

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Sanzioni - Sanzioni pecuniarie - Violazioni dell'obbligo di fatturazione

Ai fini dell'insorgenza dell'obbligo del cessionario o committente di regolarizzare, per l'applicazione dell'I.V.A., le operazioni di acquisto di beni o servizi fornitigli senza emissione di fatture o con fattura irregolare, è necessario che le operazioni stesse si verifichino "nell'esercizio di imprese", cioè durante l'effettivo svolgimento dell'attività imprenditoriale ed in collegamento funzionale con essa, con conseguente esclusione degli acquisti effettuati nella fase precedente all'inizio - il quale non coincide necessariamente con la data della relativa dichiarazione, prescritta dall'art. 35 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e può risultare anteriore alla medesima - della vera e propria attività di gestione, coerenti con la tipologia dell'impresa e con il programma produttivo. Rientrano, pertanto, nel novero degli acquisti esclusi dall'obbligo suddetto quelli aventi ad oggetto strutture, attrezzature ed altri beni necessari per il concreto esercizio dell'attività imprenditoriale, con la sola eccezione degli acquisti che, sebbene effettuati prima dell'inizio dell'attività stessa, concernano beni o servizi destinati per loro natura all'utilizzazione nel ciclo produttivo o alla rivendita, senza che rilevi ai fini dell'identificazione dell'ambito di operatività dell'obbligo medesimo, la soggezione o meno del contribuente al regime forfettario dell'imposta.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 35, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)