Sez. 2, Sentenza n. 4433 del 05/10/1978 (Rv. 394095 - 01)
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEIUSSORE PER FATTO DEL CREDITORE - PER INATTIVITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (GARANZIA DELL'OBBLIGO DEL VENDITORE DI UN AUTOVEICOLO DI ISCRIVERE IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA AL PRA; MANCATA RESISTENZA DEL COMPRATORE - CREDITORE NELLA PROCEDURA DI SEQUESTRO DEL VEICOLO PROMOSSA DA UN TERZO CONTRO IL VENDITORE-DEBITORE).*
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEIUSSORE PER FATTO DEL CREDITORE - PER INATTIVITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (GARANZIA DELL'OBBLIGO DEL VENDITORE DI UN AUTOVEICOLO DI ISCRIVERE IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA AL PRA; MANCATA RESISTENZA DEL COMPRATORE - CREDITORE NELLA PROCEDURA DI SEQUESTRO DEL VEICOLO PROMOSSA DA UN TERZO CONTRO IL VENDITORE-DEBITORE).*
L'Estinzione della fideiussione per inattivita del creditore, che impedisca al fideiussore di surrogarsi nei diritti del creditore stesso, si verifica solo quando quest'ultimo abbia, per legge o per contratto, un Obbligo espresso di agire. (nella specie, il giudice del merito aveva ritenuto l'Estinzione di una fideiussione, avente per oggetto la garanzia dell'adempimento dell'Obbligo del venditore di un autoveicolo di iscrivere il trasferimento della proprieta dell'autoveicolo al pubblico registro automobilistico, per non avere il compratore-creditore resistito nella procedura di sequestro del veicolo promossa da un terzo contro il venditore-debitore. La Corte ha cassato, enunciando il principio di cui in massima e comunque osservando che il compratore- creditore non era venuto necessariamente a conoscenza della detta procedura e che non si ravvisavano diritti del medesimo in cui il fideiussore avrebbe potuto surrogarsi). (V 1812/65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1955
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)