Sez. 1, Sentenza n. 2899 del 02/05/1980 (Rv. 406631 - 01)
FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER FATTO DEL CREDITORE - CONDIZIONI.*
FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER FATTO DEL CREDITORE - CONDIZIONI.*
Il fatto del creditore, che e causa di Estinzione della fideiussione in quanto pregiudichi la surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore verso il debitore principale, puo ravvisarsi esclusivamente nella colposa violazione di un dovere giuridico imposto da una norma di legge o da un contratto, e cioe di un Obbligo espresso di agire, non gia per la sola mancata utilizzazione di strumenti di autotutela facoltativa. (Conf 4546/78, mass n 394221; (Conf 4433/78, mass n 394095; (Conf 595/77, mass n 384143).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1955
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)