Sez. 3, Sentenza n. 1551 del 08/03/1980 (Rv. 405119 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PATTUIZIONE TRA IL PROPRIETARIO DEL FONDO ED IL TERZO DI UN TERMINE, PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO, INFERIORE A QUELLO PREVISTO DALLA LEGGE N 590 DEL 1965 - OPPONIBILITA ALL'AVENTE DIRITTO ALLA PRELAZIONE - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PATTUIZIONE TRA IL PROPRIETARIO DEL FONDO ED IL TERZO DI UN TERMINE, PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO, INFERIORE A QUELLO PREVISTO DALLA LEGGE N 590 DEL 1965 - OPPONIBILITA ALL'AVENTE DIRITTO ALLA PRELAZIONE - ESCLUSIONE.*
La pattuizione, tra il proprietario del fondo ed il terzo, di un termine, per il pagamento del prezzo o di parte di esso, inferiore a quello previsto dall'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590 non puo vincolare anche l'avente diritto alla prelazione agraria, essendo nei suoi riguardi inviolabile la tutela all'uopo predisposta dal legislatore. (Conf 1653/73, mass n 364543).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)