Sez. 3, Sentenza n. 1653 del 08/06/1973 (Rv. 364543 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PROPOSTA DI VENDITA - COMUNICAZIONE DA PARTE DEL PROPRIETARIO DEL FONDO ALL'AFFITTUARIO - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCITABILITA - INDICAZIONE DI UN TERMINE DI PAGAMENTO, STIPULATO CON L'ACQUIRENTE, INFERIORE A QUELLO PREVISTO DALLA LEGGE N 590 DEL 1965 - IRRILEVANZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PROPOSTA DI VENDITA - COMUNICAZIONE DA PARTE DEL PROPRIETARIO DEL FONDO ALL'AFFITTUARIO - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCITABILITA - INDICAZIONE DI UN TERMINE DI PAGAMENTO, STIPULATO CON L'ACQUIRENTE, INFERIORE A QUELLO PREVISTO DALLA LEGGE N 590 DEL 1965 - IRRILEVANZA.*
La proposta di alienazione fatta dal proprietario del fondo rustico all'affittuario ai sensi dell'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590 sullo sviluppo della proprieta coltivatrice che contenga, oltre alla indicazione del prezzo, l'indicazione di un termine di pagamento pattiziamente convenuto con il terzo acquirente, inferiore a quello previsto dalla legge richiamata, e del tutto rispondente alle condizioni previste per l'Esercizio del diritto di prelazione, non essendo l'indicazione del piu breve termine di pagamento destinata a vincolare anche lo avente diritto alla prelazione.*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)