Sez. 5 - , Sentenza n. 15255 del 17/07/2020 (Rv. 658361 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Beni strumentali - Rilevanza delle scritture contabili - Esclusione - Rapporto con il prodotto o il servizio reso dall’impresa - Rilevanza - Onere della prova - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, ai fini della qualificazione di un bene come strumentale non rileva la sua iscrizione nelle scritture contabili ma il rapporto funzionale con il prodotto o il servizio reso dall'impresa, con onere della prova a carico del contribuente. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso di un commerciante ambulante avverso la sentenza che, validando l'accertamento, aveva ritenuto l'acquisto e la disponibilità di un autofurgone, ancorché indicato nel registro dei beni ammortizzabili come bene strumentale, fossero computabili, nella misura del cinquanta per cento, come indicatori di maggior reddito, avendo il contribuente altro veicolo per le vendite e non disponendo di auto ad uso privato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 164, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., DM Finanze 10/09/1992
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)