Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9828 del 13/05/2015 (Rv. 635399 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE | Cancellazione della società dal registro delle imprese - Sottoscrizione della rinuncia al ricorso per cassazione da parte dei soci - Ammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE
A seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, i soci, a norma e nei limiti previsti dall'art. 2495 cod. civ., hanno la legittimazione passiva rispetto ai crediti vantati verso la società estinta e sono, come tali, legittimati ad intervenire nel processo di cassazione già proposto da quest'ultima ed a rinunciare al relativo ricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)