Sez. L, Sentenza n. 17883 del 10/09/2015 (Rv. 636572 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | Contributi previdenziali - Opposizione a cartella emessa nei confronti di società estinta - Azione dell'INPS nei confronti del socio ex art. 2495 c.c. - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE
Nel caso di opposizione a cartella esattoriale emessa per contributi previdenziali nei confronti di società estinta perché dichiarata fallita, l'INPS, convenuto in giudizio dal socio accomandatario, che abbia spiegato difese anche con riguardo alla propria posizione, può chiedere, oltre al rigetto dell'opposizione, la condanna del socio, anche ai sensi dell'art. 2495, comma 2, c.c., all'adempimento dell'obbligo contributivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso l'azionabilità del credito recato in cartella nei confronti del socio non indicato quale destinatario dell'ingiunzione di pagamento ma incluso tra i soggetti cui la cartella stessa era stata notificata).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)