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Sez. U, Sentenza n. 2282 del 07/10/1967 (Rv. 329490 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CONTRATTO COLLETTIVO POSTCORPORATIVO - DENUNCIABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI.*
Stato
decisa il 1967-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329490-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CONTRATTO COLLETTIVO POSTCORPORATIVO - DENUNCIABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI.*

La violazione e la falsa applicazione, da parte del giudice di merito, delle clausole contenute in un contratto collettivo stipulato dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo dello stato non sono denunziabili in Cassazione come errori di diritto, e possono essere sindacate soltanto per eventuale violazione delle regole attinenti alla interpretazione dei contratti, ai sensi degli artt.1362 e segg.del codice civile. (Conf.388-66). Conforme alla sentenza n. 2151-66, massima n. 324190.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 454

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)