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Sez. U, Sentenza n. 14827 del 05/06/2008 (Rv. 603315 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Controversie relative a sanzioni irrogate da uffici finanziari in seguito a sottrazione di energia elettrica - Violazione di disposizioni aventi natura tributaria - Configurabilità - Devoluzione alla giurisdizione tributaria.
Stato
decisa il 2008-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603315-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

Le controversie concernenti sanzioni irrogate da uffici finanziari in seguito a furto di energia elettrica spettano alla giurisdizione del giudice tributario, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 12, comma 2, della legge n. 448 del 2001 - anche dopo la parziale dichiarazione di illegittimità della suddetta disposizione ad opera della sent. della Corte cost. n. 130 del 2008 - trattandosi di sanzioni che conseguono alla violazione di disposizioni attinenti a tributi, quale è l'imposta erariale sull'energia elettrica, prevista dall'art. 59 del d.lgs. n. 504 del 1995.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 59, Legge 28/12/2001 num. 448 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)