Sez. U, Sentenza n. 7580 del 30/03/2009 (Rv. 607260 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Violazione delle norme che disciplinano il trasporto di merci - Fermo amministrativo del veicolo - Irrogazione da parte dell'autorità doganale - Contestazione - Controversia relativa - Giurisdizione tributaria - Esclusione - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
La mera attribuzione ad un ufficio finanziario del potere di rilevare ed irrogare una sanzione amministrativa (principale od accessoria) non costituisce elemento sufficiente per affermare la giurisdizione del giudice tributario a decidere la controversia avente ad oggetto la contestazione dell'esercizio di quel potere punitivo, essendo, invece, necessario che la sanzione amministrativa consegua alla violazione di disposizioni attinenti tributi; pertanto, in caso di esercizio dell'attività di autotrasporto in assenza dell'iscrizione nell'apposito albo o di esecuzione dell'autotrasporto di cose senza licenza o senza autorizzazione (artt. 26 e 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298), il riscontro, da parte dell'autorità doganale, della carenza di "licenza" o di "autorizzazione" al trasporto, non è idoneo a mutare in "doganale" (quindi in fiscale) la natura della sanzione accessoria del fermo dell'autoveicolo e, di conseguenza, ad attribuire, solo per questo, la cognizione delle relative controversie al giudice tributario, trattandosi di sanzione accessoria connessa alla violazione prevista dalla legge di regolamentazione dell'attività di trasporto merci.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 29, Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 18 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 CORTE COST., Legge 06/06/1974 num. 298 art. 26 CORTE COST., Legge 06/06/1974 num. 298 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)