Sez. 1, Sentenza n. 561 del 22/01/1999 (Rv. 522510 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Potere del Pretore di disporre d'ufficio mezzi di prova - Sua natura discrezionale ed insindacabile in sede di legittimità - Configurabilità - Potere di rigettare l'opposizione sulla base delle sole prove addotte dall'opponente - Sussistenza - Implicazioni in tema di ammissione delle prove dedotte dall'opponente.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Se è vero che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa il potere del Pretore di disporre d'ufficio mezzi di prova è meramente discrezionale ed insindacabile in sede di legittimità, potendo lo stesso giudice rigettare l'opposizione ove, in base alle prove addotte dall'opponente, si sia convinto della sua infondatezza, è anche vero che tale principio postula che il giudice di merito non abbia apoditticamente disatteso l'ammissione delle prove dedotte dall'opponente.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)