Sez. 1, Sentenza n. 11757 del 20/10/1999 (Rv. 530714 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Attività istruttoria - Poteri ufficiosi - Limiti - Fattispecie in materia di illecito valutario.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa al giudice è attribuito il potere di disporre anche d'ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari; tale potere ufficioso, in difetto di espresse indicazioni limitative, è esercitabile con riferimento a tutte le circostanze allegate dalle parti e costitutive della materia del contendere, salvi i limiti propri dei singoli mezzi di prova posti dalle norme generali (nella specie, la S.C. in applicazione di tale principio ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che, in materia di illecito valutario, rilevata la mancata prova della ricezione da parte dell'obbligato della comunicazione di cui all'articolo 31, secondo comma T.U. n. 148 del 1988, aveva escluso di poter ovviare a tale mancanza coi poteri istruttori ufficiosi, essendo conferiti per l'accertamento delle situazioni oggettive e di fatto sottese all'opposizione, e non con riferimento ai presupposti dell'esercizio del potere sanzionatorio).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)