Sez. 6 - L, Ordinanza n. 28410 del 22/12/2011 (Rv. 620120 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE | Pensione di reversibilità - Pluralità di beneficiari - Titolarità "iure proprio" di ciascuno - Conseguenze - Scindibilità delle cause in appello.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE
In tema di pensione di reversibilità ciascuno dei soggetti indicati dalla legge è titolare "iure proprio" del diritto, sicchè ogni contitolare può agire da solo per il riconoscimento della sua pretesa, ricorrendo in materia di litisconsorzio facoltativo, con scindibilità delle cause in grado di appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 332, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)