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Sez. 2, Ordinanza n. 15657 del 12/07/2007 (Rv. 598752 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE | Giudizi diversi da quelli di danno - Sospensione necessaria - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598752-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE

In materia di rapporto tra giudizi civili e processo penale, fuori dal caso in cui i giudizi di danno possono proseguire davanti al giudice civile ai sensi dell'art. 75, secondo comma, cod. proc. pen., il processo può essere sospeso se tra processo penale e altro giudizio ricorra il rapporto di pregiudizialità indicato dall'art. 295 cod. proc. civ. o se la sospensione sia prevista da altra specifica norma, e sempre che la sentenza penale esplichi efficacia di giudicato nell'altro giudizio, ai sensi degli artt. 651, 652 e 654 cod. proc. pen. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'ordinanza di sospensione di un processo civile avente ad oggetto una successione testamentaria fondata su due diversi testamenti olografi e la domanda di esclusione di alcuni degli eredi per indegnità sull'assunto che avesse falsificato uno dei testamenti, rispetto alla quale aveva pregiudizialità logica e giuridica il giudizio penale tendente ad accertare l'avvenuta falsificazione di uno dei due testamenti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 211

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)