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Sez. L, Sentenza n. 5269 del 15/06/1987 (Rv. 453846 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE - AMMISSIBILITÀ - "MUTATIO" - DIVIETO - FATTISPECIE RELATIVA A "MUTATIO" DELLA DOMANDA DI DIFFERENZE RETRIBUTIVE IN DOMANDA CORRELATA ALLA RIVENDICAZIONE DI QUALIFICA DIVERSA DA QUELLA RECLAMATA CON L'ATTO INTRODUTTIVO.*
Stato
decisa il 1987-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453846-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE - AMMISSIBILITÀ - "MUTATIO" - DIVIETO - FATTISPECIE RELATIVA A "MUTATIO" DELLA DOMANDA DI DIFFERENZE RETRIBUTIVE IN DOMANDA CORRELATA ALLA RIVENDICAZIONE DI QUALIFICA DIVERSA DA QUELLA RECLAMATA CON L'ATTO INTRODUTTIVO.*

Anche nel rito del lavoro, le modifiche della domanda - consentite, ove ricorrano gravi motivi, dall'art. 420 cod. proc. civ. - possono consistere (al pari delle modifiche ammesse nel rito ordinario, ex artt. 183, 184 stesso codice) soltanto in mera emendatio e non anche nella mutatio della domanda. (nella specie, il giudice del merito aveva negato che l'iniziale domanda di differenze retributive potesse essere modificata, in correlazione alla rivendicazione di una qualifica diversa da quella reclamata con l'atto introduttivo del giudizio. E la suprema Corte ha confermato tale decisione).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)