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Sez. L, Sentenza n. 23549 del 03/11/2006 (Rv. 592758 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Trasferimento al giudice ordinario delle controversie di pubblico impiego privatizzato - Pronuncia costitutiva - Condizioni - Attività vincolata e non discrezionale - Rilevanza - Scelta fiduciaria dell' amministrazione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592758-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Il giudice ordinario può emettere una pronuncia costitutiva del rapporto di pubblico impiego contrattualizzato solo ove si tratti di attività vincolata e non discrezionale, e pertanto quando non si tratti di scelta fiduciaria, quale è il conferimento dell'incarico di dirigente di struttura complessa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che s'era limitata a dichiarare l'illegittimità del conferimento dell' incarico di medico responsabile di struttura complessa di ortopedia, siccome in contrasto con l'obbligo di motivazione, in fattispecie in cui l'amministrazione si era autolimitata imponendo un obbligo di motivazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)