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Sez. L, Sentenza n. 18198 del 14/09/2005 (Rv. 584579 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - CONCORSI INTERNI | Procedure selettive - Predisposizione di criteri di valutazione vincolati in misura fissa alla durata e alla natura degli incarichi - Valutazione del giudice di merito - Verifica della corretta applicazione dei criteri - Necessità - Valutazione positiva del giudice in ordine alla valutabilità di un incarico - Conseguenze - Attribuzione del punteggio relativo - Conseguimento del posto a concorso grazie alla attribuzione di quel punteggio - Assegnazione del posto in concorso e dei benefici economici connessi da parte del giudice - Legittimità.
Stato
decisa il 2005-09-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584579-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - CONCORSI INTERNI

Nelle procedure di selezione concorsuale per promozione del personale, ove il datore di lavoro abbia vincolato la propria discrezionalità, per propria autonoma iniziativa o pattiziamente, cristallizzando le proprie valutazioni in determinazioni numeriche di punteggio rapportate in maniera fissa alla natura e alla durata dell'incarico, il controllo ed intervento giudiziario è esteso alla verifica della corretta applicazione di tali regole del concorso; in particolare, se la commissione valutatrice abbia determinato tutti i singoli punteggi di tutti i candidati, e la decisione sulla graduatoria dipenda esclusivamente dalla soluzione di una questione di diritto circa la valutabilità o meno di un incarico, il cui punteggio è fisso, il giudice di merito ove ritenga l'incarico valutabile, alla stregua del bando, deve procedere direttamente all'attribuzione del punteggio fisso relativo all'incarico non valutato dalla commissione, e se da tale operazione consegue l'attribuzione della promozione, il giudice stesso, nell'accogliere la domanda di adempimento in forma specifica proposta dal lavoratore, deve provvedere, oltre che all'assegnazione del posto in concorso con la decorrenza prevista, anche alla attribuzione dei benefici economici a questa connessi con gli accessori ex artt. 1223 e 1244 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)