Sez. 3, Sentenza n. 15361 del 13/07/2011 (Rv. 619220 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE | Nei confronti di ente pubblico debitore - Applicabilità della disciplina recata dall'art. 14 bis del d.l. n. 669 del 1996, nell'attuale formulazione di cui al d.l. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 326 del 2003 - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Validità della notificazione effettuata ai sensi dell'art. 479, secondo comma, cod. proc. civ..
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE
In tema di notificazione del titolo esecutivo ad enti pubblici, il legislatore non ha derogato espressamente al comma secondo dell'art. 479 cod. proc. civ. in forza di quanto stabilito - con norma eccezionale e, dunque, non applicabile analogicamente - dall'art. 14, comma 1-bis, del d.l. n. 669 del 1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 30 del 1997, introdotto dall'art. 147 della legge n. 388 del 200 e sostituito dall'art. 44, comma 3, lett. b) del d.l. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 326 del 2003, a mente del quale, gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto e di pignoramento e sequestro devono essere notificati, a pena di nullità, presso la struttura territoriale dell'ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati. Ne consegue che non sussiste la nullità della notificazione del titolo esecutivo effettuata, ai sensi del citato art. 479, secondo comma, presso la sede centrale e legale dell'ente pubblico debitore, anziché nelle sue sedi periferiche.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 479 com. 2, Decreto Legge 31/12/1996 num. 669 art. 14 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 44 CORTE COST., Legge 28/02/1997 num. 30 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 147 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)