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Sez. L, Sentenza n. 149 del 14/01/1989 (Rv. 461379 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORTE - CONTROVERSIE TRA LAVORATORI ED ENTE PREVIDENZIALE - LITISCONSORZIO CON IL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461379-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORTE - CONTROVERSIE TRA LAVORATORI ED ENTE PREVIDENZIALE - LITISCONSORZIO CON IL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE.*

Il datore di lavoro non è litisconsorte necessario nelle controversie, fra il lavoratore e l'ente previdenziale, aventi ad oggetto l'erogazione delle prestazioni assicurative, poiché, pur essendo il rapporto di lavoro e quello previdenziale connessi, rimangono, comunque, rapporti diversi ed in siffatte controversie l'accertamento con forza di giudicato è chiesto solo con riferimento al rapporto previdenziale per le obbligazioni che ne derivano. Tale principio è operante anche nell'ipotesi di controversie concernenti l'iscrizione nei fondi speciali di previdenza (nella specie, quello del personale di volo), in ordine ai quali non vige l'automatismo delle prestazioni. (Conf 5429/82, mass n 423196).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)