Sez. L, Sentenza n. 5429 del 19/10/1982 (Rv. 423196 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI E L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI, RISPETTIVAMENTE, DEL LAVORATORE E DEL DATORE DI LAVORO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONTROVERSIE CONCERNENTI LA ISCRIZIONE NEI FONDI SPECIFICI DI PREVIDENZA - LITISCONSORZIO NECESSARIO - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI E L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI, RISPETTIVAMENTE, DEL LAVORATORE E DEL DATORE DI LAVORO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONTROVERSIE CONCERNENTI LA ISCRIZIONE NEI FONDI SPECIFICI DI PREVIDENZA - LITISCONSORZIO NECESSARIO - ESCLUSIONE.*
Non sono litisconsorti necessari il lavoratore ed il datore di lavoro, rispettivamente, nelle controversie, fra il secondo e l'ente previdenziale, aventi ad oggetto il versamento dei contributi, e in quelle, fra il primo e lo stesso ente, aventi ad oggetto l'erogazione delle prestazioni assicurative, poiché, pur essendo il rapporto di lavoro e quello previdenziale connessi, rimangono, comunque, rapporti diversi ed in siffatte controversie l'accertamento con forza di giudicato è chiesto solo con riferimento al rapporto previdenziale per le obbligazioni che ne derivano, di guisa che, l'insorgere di una contestazione fra le parti circa la sussistenza di quello di lavoro non implica necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'uno o dell'altro soggetto di quello stesso rapporto, rimasto estraneo alla causa in corso, potendo la relativa questione essere risolta in via meramente incidentale, al limitato fine dell'accertamento dei presupposti suddetti, senza che tale soggetto subisca pregiudizio da una decisione incidenter tantum, inidonea a costituire giudicato nei suoi confronti. Il principio suesposto è operante anche nell'ipotesi di controversie concernenti l'iscrizione nei fondi specifici di previdenza (nella specie, quello del personale di volo), in ordine ai quali non vige l'automatismo delle prestazioni. (V 1814/78, mass n 391207, sulla seconda parte; (Conf 5033/81 mass n 415815 sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)