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Sez. 3, Sentenza n. 7673 del 18/03/1980 Ud. (dep. 17/06/1980) Rv. 145638 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - DEFINIZIONE AMMINISTRATIVA - REATI DI MONOPOLIO - IN GENERE - DEFINIZIONE AMMINISTRATIVA - PROCEDURA - ATTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - NOTIFICAZIONE - REGOLE - DESTINATARIO NON RESIDENTE NELLA REPUBBLICA - DESTINATARIO CHE ABBIA ELETTO DOMICILIO PER IL PROCEDIMENTO PENALE - NOTIFICAZIONE AL DIFENSORE DOMICILIATARIO - VALIDITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1980-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/145638-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - DEFINIZIONE AMMINISTRATIVA - REATI DI MONOPOLIO - IN GENERE - DEFINIZIONE AMMINISTRATIVA - PROCEDURA - ATTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - NOTIFICAZIONE - REGOLE - DESTINATARIO NON RESIDENTE NELLA REPUBBLICA - DESTINATARIO CHE ABBIA ELETTO DOMICILIO PER IL PROCEDIMENTO PENALE - NOTIFICAZIONE AL DIFENSORE DOMICILIATARIO - VALIDITA - FATTISPECIE.*

La procedura di notificazione, prevista dall'art 142 cod proc civ, applicabile, salvo specifiche previsioni, alla notificazione di atto dell'amministrazione finanziaria a privati, comprende varie attivita dirette a far si che essa possa raggiungere lo scopo di provocare la conoscenza dell'atto da parte del destinatario non residente, ne dimorante, ne domiciliato nella Repubblica, sempre che pero tale destinatario non abbia eletto domicilio nella Repubblica. Se invece tale elezione sia avvenuta - e non ha Rilevanza la circostanza che cio si sia verificato nel caso e in occasione di un procedimento penale e che il domiciliatario sia stato eletto nella persona del difensore - validamente la notifica dell'invito alla conciliazione amministrativa del contesto deve ritenersi effettuata presso il difensore domiciliatario, che, accettando di ricevere la notificazione, determina il conseguimento dello scopo di essa. (fattispecie relativa alla procedura di cui agli artt 10 e 11 legge 3 gennaio 1951, n 27).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 142 CORTE COST., Legge 03/01/1951 num. 27 art. 10, Legge 03/01/1951 num. 27 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)