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Sez. 3, Sentenza n. 20857 del 17/01/2017 Ud. (dep. 02/05/2017) Rv. 270505 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Contravvenzioni in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro - Verbale di prescrizioni - Notifica al contravventore - Libertà di forme - Notifica eseguita presso il domicilio eletto nel processo penale - Validità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2017-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270505-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE

In tema di contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, il legislatore non ha prescritto alcuna specifica formalità per la notificazione del verbale di prescrizioni impartite ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, purché essa sia idonea al raggiungimento dello scopo di assicurare la conoscenza del suo contenuto da parte del destinatario; ne consegue che è valida la notificazione effettuata presso il domicilio eletto da quest'ultimo nell'ambito del procedimento penale a suo carico.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)