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Sez. 6, Sentenza n. 15691 del 05/02/2008 Cc. (dep. 16/04/2008) Rv. 239674 - 01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - LATITANTE | Consegna di copia al difensore di ufficio - Relata di notifica - Indicazione della qualità del difensore come rappresentante del latitante - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239674-01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - LATITANTE

Ai fini della regolarità della notifica di atti destinati al latitante, da effettuarsi, ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen., mediante consegna di copia al difensore, non rileva la mancata attestazione, nella relata di notifica, che detta consegna è stata effettuata al difensore non in quanto tale ma nella veste di rappresentante ad ogni effetto del latitante. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso, in tema di riesame, che la procedura ex art. 165 cod. proc. pen. richieda un'espressa notifica allo stesso latitante, se pur con la consegna dell'atto al difensore).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 165, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)