Sez. 1, Sentenza n. 5428 del 03/03/1999 Ud. (dep. 28/04/1999) Rv. 213794 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA - ATTI INTRODUTTIVI - NOTIFICAZIONI | All'imputato latitante - Consegna al difensore di ufficio - Precisazione della qualità di rappresentante del latitante - Necessità - Esclusione.
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA - ATTI INTRODUTTIVI - NOTIFICAZIONI
Ai fini della regolarità della notifica di atti destinati al latitante, da effettuarsi, ai sensi dell'art. 165 c.p.p., mediante consegna di copie al difensore, non rileva la mancata attestazione, nella relata di notifica, che detta consegna è stata effettuata al difensore non in quanto tale ma nella veste di rappresentante ad ogni effetto del latitante (principio affermato con riguardo a notifica della richiesta di rinvio a giudizio e dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 419 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 419 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 165, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 165
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)