Sez. 2, Sentenza n. 8925 del 02/07/2001 (Rv. 547852 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - CONTENUTO | Ammissibilità - Condizioni - Impugnazione di un documento nella sua efficacia probatoria - Necessità.
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - CONTENUTO
La querela di falso non può essere proposta se non allo scopo di togliere ad un documento (atto pubblico o scrittura privata) la idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, sicché, ove siffatte finalità non debbano essere perseguite, in quanto non sia impugnato un documento nella sua efficacia probatoria, né debba conseguirsi l'eliminazione del documento medesimo o di una parte di esso, né si debba tutelare la fede pubblica, ma si controverta soltanto su di un errore materiale incorso nel documento (configurabile nel caso di mera "svista" che non incide sul contenuto sostanziale del documento, rilevabile dal suo stesso contenuto e tale da non esigere una ulteriore indagine di fatto), la querela di falso non è ammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)