Sez. L, Sentenza n. 9147 del 22/06/2002 (Rv. 555286 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE | Finalità del giudizio - Responsabilità disciplinare o risarcitoria dell'autore del falso - Necessità della querela - Esclusione - Fondamento.
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE
Non è necessaria la querela di falso quando oggetto del giudizio è la responsabilità disciplinare del pubblico ufficiale autore dell'atto contenente una falsità ideologica o la responsabilità risarcitoria del soggetto cui si addebiti di avere confezionato un atto materialmente contraffatto, perché in questi casi non si tende a rimuovere l'efficacia probatoria del documento, ma si controverte esclusivamente sulla responsabilità disciplinare o risarcitoria dell'autore della falsità
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2701, Cod. Proc. Civ. art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)