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Sez. L, Sentenza n. 9147 del 22/06/2002 (Rv. 555286 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE | Finalità del giudizio - Responsabilità disciplinare o risarcitoria dell'autore del falso - Necessità della querela - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555286-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE

Non è necessaria la querela di falso quando oggetto del giudizio è la responsabilità disciplinare del pubblico ufficiale autore dell'atto contenente una falsità ideologica o la responsabilità risarcitoria del soggetto cui si addebiti di avere confezionato un atto materialmente contraffatto, perché in questi casi non si tende a rimuovere l'efficacia probatoria del documento, ma si controverte esclusivamente sulla responsabilità disciplinare o risarcitoria dell'autore della falsità

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2701, Cod. Proc. Civ. art. 221

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)