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Sez. 4, Sentenza n. 456 del 05/03/1968 Ud. (dep. 15/07/1968) Rv. 108738 - 01

TERMINI PROCESSUALI IN MATERIA PENALE -PROLUNGAMENTO DEI TERMINI DI COMPARIZIONE - LUOGO DI COMPARIZIONE RAGGIUNGIBILE IN FERROVIA - FRAZIONI DI DUECENTO CHILOMETRI - COMPUTO.*
Stato
decisa il 1968-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/108738-01

TERMINI PROCESSUALI IN MATERIA PENALE -PROLUNGAMENTO DEI TERMINI DI COMPARIZIONE - LUOGO DI COMPARIZIONE RAGGIUNGIBILE IN FERROVIA - FRAZIONI DI DUECENTO CHILOMETRI - COMPUTO.*

Mentre il prolungamento dei termini di comparizione e obbligatorio nella misura di un giorno per ogni 200 Km. Di distanza quando il luogo del domicilio dell'imputato sia collegato con quello della comparizione a mezzo della ferrovia, non altrettanto obbligatoriamente vanno considerate da parte del giudice le frazioni di detta distanza, salvo il suo potere discrezionale di concedere un maggiore prolungamento per particolari circostanze. (Conf.104438, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 183

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)