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Sez. 5, Sentenza n. 9096 del 21/06/2002 (Rv. 555259 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA PER TERRITORIO - COMMISSIONE DI PRIMO GRADO | Istanza di rimborso - Silenzio - Rifiuto dell'amministrazione - Ricorso del contribuente - Commissione tributaria territorialmente competente - Individuazione - Criteri - Competenza dell'ufficio di presentazione della istanza sul rapporto tributario e sua legittimazione a disporre il rimborso - Questione relativa - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2002-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555259-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA PER TERRITORIO - COMMISSIONE DI PRIMO GRADO

In tema di contenzioso tributario, la competenza territoriale delle commissioni di primo grado, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, si determina sulla base della sede dell'ufficio finanziario che ha adottato l'atto o il provvedimento contro cui si ricorre; di conseguenza, nell'ipotesi di azione proposta dal contribuente, a seguito del silenzio mantenuto dall'amministrazione finanziaria su una istanza di rimborso, competente a conoscere del ricorso è la commissione tributaria nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio cui l'istanza è stata presentata e che, con il silenzio -rifiuto, l'ha implicitamente rigettata, rimanendo irrilevante, ai fini della competenza giurisdizionale, la questione attinente al merito, circa la competenza di quell'ufficio sul rapporto tributario e la sua legittimazione a disporre il rimborso.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)