Sez. 1, Sentenza n. 8906 del 23/07/1992 (Rv. 478320 - 01)
Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Commissioni tributarie - Competenza per territorio - In genere | Ricorso avverso il silenzio-rifiuto su istanza di rimborso - Commissione tributaria territorialmente competente - Determinazione - Criteri - Istanza di rimborso - Presentazione ad ufficio incompetente - Rilevanza ai fini della competenza territoriale sulla domanda giudiziale - Esclusione.
Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Commissioni tributarie - Competenza per territorio - In genere
Il ricorso del contribuente, avverso il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria su istanza di rimborso, è devoluto, ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739), alla commissione tributaria nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale detta istanza è stata rivolta, essendo allo stesso imputabile il provvedimento negativo impugnato, mentre non rileva, ai fini della competenza territoriale sulla domanda giudiziale, l'eventualità che detto ufficio sia incompetente a pronunciarsi sulla richiesta di rimborso, trattandosi di circostanza influente sulla diversa questione della sua legittimazione a concederlo.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)