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Sez. 5, Ordinanza n. 15730 del 05/06/2024 (Rv. 671283-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RIMBORSO - IN GENERE | Rimborso di un credito IVA - Fermo amministrativo ex art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 a cautela dei controcrediti - insussistenza dei controcrediti - Decorrenza e maturazione interessi nel periodo di vigenza del fermo - Esistenza dei controcrediti definiti in via agevolata - Inapplicabilità - Fondamento. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI - In genere.
Stato
decisa il 2024-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671283-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RIMBORSO - IN GENERE

In tema di rimborso di un credito IVA esposto in dichiarazione, il principio secondo cui l'accertata insussistenza dei controcrediti, a cautela dei quali sia stato disposto il fermo amministrativo ex art. 69 r.d. n. 2440 del 1923, comporta la produzione di interessi sull'importo richiesto a rimborso anche nel periodo di vigenza del fermo, nonostante la sua mancata impugnazione, non trova applicazione nei casi di definizione agevolata delle controversie relative ai controcrediti, cristallizzando tale atipica definizione del rapporto tributario l'an debeatur, seppur mitigato nell'ammontare, con conseguente conferma pure della legittimità del fermo.

Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)