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Sez. 5 - , Sentenza n. 16097 del 19/05/2022 (Rv. 664725 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RIMBORSO - IN GENERE | Eccedenza detraibile IVA - Rimborso - Fermo amministrativo ex art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 a cautela dei controcrediti - Insussistenza dei controcrediti - Interessi sul credito per il rimborso vantato dal contribuente - Periodo di vigenza del fermo - Decorrenza - Mancata impugnazione del fermo - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2022-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664725-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RIMBORSO - IN GENERE

In tema di rimborso dell'eccedenza detraibile dell'IVA, qualora l'amministrazione si sia valsa del fermo amministrativo ex art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923, l'accertata insussistenza dei controcrediti a cautela dei quali il fermo era stato disposto comporta che il credito richiesto a rimborso produce interessi anche nel periodo di vigenza del fermo, con decorrenza dal momento in cui essi sono diventati esigibili, e ciò anche se il fermo non sia stato impugnato.

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis com. 1 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 183

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)