Sez. L - , Sentenza n. 30167 del 13/10/2022 (Rv. 665840 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Obbligo di uniformarsi al principio di diritto ex art. 384 c.p.c. - Limiti - Successiva pronuncia di illegittimità costituzionale di norma posta a base del principio - Applicazione del diritto sopravvenuto - Necessità - Conseguenze in tema di illegittimità di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO - In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE
L'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla "regula iuris" enunciata dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., viene meno quando la norma da applicare in aderenza a tale principio sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima successivamente alla pronuncia rescindente, dovendo, in questo caso, farsi applicazione del diritto sopravvenuto (e, cioè, alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità), che travalica il principio di diritto
enunciato dalla sentenza di rinvio; ne consegue che - a seguito degli interventi della Corte costituzionale sull'apparato sanzionatorio da applicare in caso di illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'art. 18, comma 7, della l. n. 300 del 1970, come novellato dalla l. n. 92 del 2012 - il giudice del rinvio, accertata l'insussistenza del fatto posto a base di tale licenziamento, deve ordinare, in simmetria col regime dei licenziamenti soggettivi, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, senza alcuna facoltà di scelta tra tutela ripristinatoria e tutela economica.
Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 7 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)