Sez. 1 - , Sentenza n. 26193 del 19/12/2016 (Rv. 642760 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Obbligo di uniformarsi al principio di diritto ex art. 384 c.p.c. - Limiti - Sentenza di illegittimità costituzionale della norma posta a base della sentenza di rinvio - Pubblicata successivamente alla sentenza della S.C. - Principio fissato in quest'ultima - Inapplicabilità - Espropriazione per pubblica utilità - Liquidazione dell’indennità – Determinazione - Terreni agricoli - Criterio del valore agricolo medio - Incostituzionalità ai sensi di Corte cost. n. 181 del 2011 - Criterio del valore venale pieno - Applicabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE
L'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla "regula iuris" enunciata dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c. viene meno quando la norma da applicare in aderenza a tale principio sia stata successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di "ius superveniens", ovvero dichiarata costituzionalmente illegittima successivamente alla pronuncia rescindente, dovendo, in questo caso, farsi applicazione, rispetto ai fatti già accertati nelle precedenti fasi del processo, del diritto sopravvenuto, che travalica il principio di diritto enunciato dalla sentenza di rinvio. Pertanto, ove l'espropriato contesti la quantificazione dell’indennità di espropriazione operata dalla corte di appello con il criterio del valore agricolo medio (VAM), previsto dagli artt. 16 della l. n. 865 del 1971 e 5-bis, comma 4, della l. n. 359 del 1992 e dichiarato incostituzionale da Corte cost. n. 181 del 2011, la stima dell'indennità deve essere effettuata utilizzandosi il criterio generale del valore venale pieno, tratto dall'art. 39 della l. n. 2359 del 1865, applicandosi la menzionata pronuncia di illegittimità ai rapporti non ancora definitivamente esauriti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)