Sez. 3, Sentenza n. 10898 del 07/08/2001 (Rv. 548849 - 01)
PROFESSIONISTI - GEOMETRI | Procedimento amministrativo di cancellazione dall'albo - Avvio del procedimento - Obbligo di comunicazione ex art. 7, primo comma legge n. 241 del 1990 - Applicabilità - Fondamento.
PROFESSIONISTI - GEOMETRI
Nel procedimento, di natura amministrativa, davanti al collegio locale dei geometri, diretto alla cancellazione dall'albo del professionista che si trovi in situazione di incompatibilità, trova applicazione il primo comma dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990 (recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi) che, con formulazione tale da ricomprendervi tutti i provvedimenti amministrativi, salve le eccezioni di cui al successivo articolo 13 della stessa legge, impone di comunicare l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge devono intervenirvi.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1929 num. 274 art. 7, Legge 11/02/1929 num. 274 art. 10 CORTE COST., Legge 07/09/1990 num. 241 art. 7, Legge 07/09/1990 num. 241 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)